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Le acque industriali

Per definizione sono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

In generale per gli scarichi provenienti da insediamenti dediti alla produzione di beni o servizi NON derivanti ESCLUSIVAMENTE da servizi igienici, cucine e mense si dovrà utilizzare la Scheda Acque Industriali/Fognatura oppure la Scheda acque Industriali/Acque Superficiali-Suolo, con relativi questionari, ed in ragione del recapito finale delle acque reflue.

Se in acque superficiali o sul suolo la domanda sarà indirizzata alla Provincia, se in pubblica fognatura al Comune.

Riguardo agli scarichi di insediamenti precedentemente classificabili come di classe C, se alla verifica di cui già detto, ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 152/99, risultassero assimilabili ad acque domestiche, qualora il recapito fosse il suolo o le acque superficiali, la domanda dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune competente per territorio.

A quest'ultima variante c'è un'eccezione: se gli scarichi sono di natura zootecnica, cioè la componente principale è il liquame (il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata provenienti da allevamenti zootecnici; sono assimilati a liquame le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, le polline tal quali provenienti da allevamenti avicoli, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni si separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anaerobico finalizzati allo scarico sul suolo) la domanda di spandimento sul suolo andrà sempre presentata alla Provincia, anche nell'ipotesi che tali scarichi siano potenzialmente assimilabili a domestici.

Questa eccezione è introdotta in virtù della previgente legislazione regionale in materia che deve essere considerata norma speciale rispetto ai contenuti e alle disposizioni della nuova legge sulle acque. Peraltro la riutilizzazione di liquame animale in agricoltura con funzione fertirrigativa non rientrerebbe più nella definizione di scarico, ma in quella di applicazione al terreno introdotta alla lettera n) dell'art.2 del D.Lgs.152/99.

C'è infine un'evidente conseguenza alla nuova definizione di scarico introdotta ai sensi dell'art.2 del Dlgs 152/99. Se, in caso di scarichi di acque reflue industriali, anche nell'ipotesi di un'assimilabilità a quelle domestiche, l'immissione non è "diretta tramite condotta...." allora si esce dalla normativa satellite sugli scarichi per rientrare in quella quadro dei rifiuti.

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