Le
acque industriali
Per definizione sono
qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici
in cui si svolgono attività commerciali o industriali,
diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento.
In generale per gli
scarichi provenienti da insediamenti dediti alla produzione
di beni o servizi NON derivanti ESCLUSIVAMENTE
da servizi igienici, cucine e mense si dovrà
utilizzare la Scheda Acque Industriali/Fognatura
oppure la Scheda acque Industriali/Acque Superficiali-Suolo,
con relativi questionari, ed in ragione del recapito
finale delle acque reflue.
Se in acque superficiali
o sul suolo la domanda sarà indirizzata alla
Provincia, se in pubblica fognatura al Comune.
Riguardo agli scarichi
di insediamenti precedentemente classificabili come
di classe C, se alla verifica di cui già detto,
ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 152/99, risultassero
assimilabili ad acque domestiche, qualora il recapito
fosse il suolo o le acque superficiali, la domanda dovrà
essere indirizzata al Sindaco del Comune competente
per territorio.
A quest'ultima variante
c'è un'eccezione: se gli scarichi sono di natura
zootecnica, cioè la componente principale è
il liquame (il materiale non palabile derivante dalla
miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite
di abbeverata provenienti da allevamenti zootecnici;
sono assimilati a liquame le acque di lavaggio di strutture
o attrezzature zootecniche, le polline tal quali provenienti
da allevamenti avicoli, il percolato proveniente dalla
lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide
o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione
naturale del liquame, dalle operazioni si separazione
meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento
aerobico o anaerobico finalizzati allo scarico sul suolo)
la domanda di spandimento sul suolo andrà sempre
presentata alla Provincia, anche nell'ipotesi
che tali scarichi siano potenzialmente assimilabili
a domestici.
Questa eccezione è
introdotta in virtù della previgente legislazione
regionale in materia che deve essere considerata norma
speciale rispetto ai contenuti e alle disposizioni della
nuova legge sulle acque. Peraltro la riutilizzazione
di liquame animale in agricoltura con funzione fertirrigativa
non rientrerebbe più nella definizione di scarico,
ma in quella di applicazione al terreno introdotta alla
lettera n) dell'art.2 del D.Lgs.152/99.
C'è infine un'evidente
conseguenza alla nuova definizione di scarico introdotta
ai sensi dell'art.2 del Dlgs 152/99. Se, in caso di
scarichi di acque reflue industriali, anche nell'ipotesi
di un'assimilabilità a quelle domestiche, l'immissione
non è "diretta tramite condotta...."
allora si esce dalla normativa satellite sugli scarichi
per rientrare in quella quadro dei rifiuti.
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