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Ai responsabili dei S.I.P.A.
delle UU.SS.LL. di Roma e Provincia
Oggetto: Attuazione della disciplina provvisoria, in attesa di Leggi Regionali, prevista dalla Legge 61/94 sulla riorganizzazione dei controlli in materia ambientale.
Sono pervenute a questa Amministrazione alcune richieste di parere in merito alle modalità di smaltimento dei liquami.Considerato che tali aspetti rivestono una notevole importanza nell'ambito della tutela dell'ambiente e che si rendono necessari comportamenti univoci sull'intero territorio provinciale, si è ritenuto utile inviare alle SS.VV. la presente nota nella quale, sinteticamente, vengono riportate alcune considerazioni su quanto previsto dall'attuale normative, nazionale e regionale , sullo smaltimento dei liquami.
1) Quando lo scarico della pubblica fognatura non rispetta i limiti di accettabilità previsti dall'art. 3 della Legge Regionale n. 41/82, così come integrata dalla Legge Regionale n. 34/83, il Sindaco non può rilasciare le autorizzazioni all'imbocco in fogna per nuova edificazione, a meno che l'interessato non provveda in prorpio ad una prevenzione, idonea depurazione. Per gli insediamenti civili esistenti, sentito il parere della USL competente per il territorio, il Sindaco per motivi di carattere igienico-sanitario, può ugualmente autorizzare l'imbocco in fogna con apposita ordinanza. Per gli insediamenti produttivi, com'è noto, il titolare ha l'obbligo di provvedere alla depurazione delle acque usate entro i limiti previsti dalla normativa vigente prima di poter immettere il refluo nella fognatura comunale.
2) Quando l'Ente competente non ritenga possibile l'allaccio degli scarichi ai collettori esistenti, lo scarico dovrà avvenire in piena conformità a quanto disposto dalla legge 319/76, dalla L.R. 41/82 così come modificata dalla L.R. 34/83 e dalle norme tecniche contenute negli allegati 4 e 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tute delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977.
3) Qualora, per insediameneti civili al di sotto dei 50 vani o 5000 mc. non sia possibile, per motivi tecnici e normativi, adottare uno dei sistemi indicati nell'allegato 5 della Delibera suindicata, il Sindaco, in quanto autorità sanitaria, può consentire il ricorso a forme di smaltimento alternative, tecnicamente valide.
Tra di esse può rientrare lo smaltimento mediante evapotraspirazione. Tale tecnica, che, in linea generale si ritiene idonea per un numero di 20 abitanti equivalenti, può trattare il liquame di tipo domestico. Per le norme tecniche si rimanda alla specifica letteratura, con l'avvertenza che il sistema va adottato nelle forme che non comportino lo scarico delle acque depurate sul suolo e, quindi, preveda un sistema di ricircolo. Si ritiene che l'area di evapotraspirazione, in grado di garantire un'efficace processo, non debba essere inferiore a 2 mq/utente e che il numero di piante non sia inferiore a 10 per utente. Considerato che detto sistema comporta l'installazione di una vasca settica tipo imhoff, la distanza tra la vasca stessa e qualsiasi condotta, pozzo o serbatoio per acqua potabile, in analogia a quanto previsto dalle più volte richiamate norme tecniche della Legge 319/76, non potrà essere inferiore a 10 mt.
4) Per quanto riguarda la distanza tra l'area degli impianti di depurazione di tipo ossidativo, totalmente interrati e coperti e le abitazioni vicine si ritiene che debbano essere osservate le distanze che non comportino disturbo al vicinato, fermo restando che la distanza tra detti impianti e le adduttrici idriche non deve essere inferiori a 10 mt e che siano posizionati almeno a 2 mt. dai confini di proprietà. Si fa infatti presente che il vincolo della fascia di rispetto di 100 mt. si riferisce ai soli impianti di depurazione scoperti.
Quanto sopra vale come criterio indicativo, fermo restando che ogni situazione dovrà essere specificamente esaminata, anche in relazione alle condizioni locali, al fine dell'emissione del necessario provvedimento da parte di questa Amministrazione. Distinti saluti.

©2007 F.A.R.A. s.r.l.