Ai
responsabili dei S.I.P.A.
delle UU.SS.LL. di Roma e Provincia
Oggetto: Attuazione della disciplina provvisoria,
in attesa di Leggi Regionali, prevista dalla Legge 61/94
sulla riorganizzazione dei controlli in materia ambientale.
Sono pervenute a questa Amministrazione alcune richieste
di parere in merito alle modalità di smaltimento dei
liquami.Considerato che tali aspetti rivestono una notevole
importanza nell'ambito della tutela dell'ambiente e
che si rendono necessari comportamenti univoci sull'intero
territorio provinciale, si è ritenuto utile inviare
alle SS.VV. la presente nota nella quale, sinteticamente,
vengono riportate alcune considerazioni su quanto previsto
dall'attuale normative, nazionale e regionale , sullo
smaltimento dei liquami.
1) Quando lo scarico della pubblica fognatura non rispetta
i limiti di accettabilità previsti dall'art. 3 della
Legge Regionale n. 41/82, così come integrata dalla
Legge Regionale n. 34/83, il Sindaco non può rilasciare
le autorizzazioni all'imbocco in fogna per nuova edificazione,
a meno che l'interessato non provveda in prorpio ad
una prevenzione, idonea depurazione. Per gli insediamenti
civili esistenti, sentito il parere della USL competente
per il territorio, il Sindaco per motivi di carattere
igienico-sanitario, può ugualmente autorizzare l'imbocco
in fogna con apposita ordinanza. Per gli insediamenti
produttivi, com'è noto, il titolare ha l'obbligo di
provvedere alla depurazione delle acque usate entro
i limiti previsti dalla normativa vigente prima di poter
immettere il refluo nella fognatura comunale.
2) Quando l'Ente competente non ritenga possibile l'allaccio
degli scarichi ai collettori esistenti, lo scarico dovrà
avvenire in piena conformità a quanto disposto dalla
legge 319/76, dalla L.R. 41/82 così come modificata
dalla L.R. 34/83 e dalle norme tecniche contenute negli
allegati 4 e 5 della Delibera del Comitato Interministeriale
per la tute delle acque dall'inquinamento 4 febbraio
1977.
3) Qualora, per insediameneti civili al di sotto dei
50 vani o 5000 mc. non sia possibile, per motivi tecnici
e normativi, adottare uno dei sistemi indicati nell'allegato
5 della Delibera suindicata, il Sindaco, in quanto autorità
sanitaria, può consentire il ricorso a forme di smaltimento
alternative, tecnicamente valide.
Tra di esse può rientrare lo smaltimento mediante
evapotraspirazione. Tale tecnica, che, in linea
generale si ritiene idonea per un numero di 20 abitanti
equivalenti, può trattare il liquame di tipo domestico.
Per le norme tecniche si rimanda alla specifica letteratura,
con l'avvertenza che il sistema va adottato nelle forme
che non comportino lo scarico delle acque depurate sul
suolo e, quindi, preveda un sistema di ricircolo. Si
ritiene che l'area di evapotraspirazione, in grado di
garantire un'efficace processo, non debba essere inferiore
a 2 mq/utente e che il numero di piante non sia inferiore
a 10 per utente. Considerato che detto sistema comporta
l'installazione di una vasca settica tipo imhoff, la
distanza tra la vasca stessa e qualsiasi condotta, pozzo
o serbatoio per acqua potabile, in analogia a quanto
previsto dalle più volte richiamate norme tecniche della
Legge 319/76, non potrà essere inferiore a 10 mt.
4) Per quanto riguarda la distanza tra l'area degli
impianti di depurazione di tipo ossidativo, totalmente
interrati e coperti e le abitazioni vicine si ritiene
che debbano essere osservate le distanze che non comportino
disturbo al vicinato, fermo restando che la distanza
tra detti impianti e le adduttrici idriche non deve
essere inferiori a 10 mt e che siano posizionati almeno
a 2 mt. dai confini di proprietà. Si fa infatti presente
che il vincolo della fascia di rispetto di 100 mt. si
riferisce ai soli impianti di depurazione scoperti.
Quanto sopra vale come criterio indicativo, fermo restando
che ogni situazione dovrà essere specificamente esaminata,
anche in relazione alle condizioni locali, al fine dell'emissione
del necessario provvedimento da parte di questa Amministrazione.
Distinti saluti.
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