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Decreto Legislativo 11
maggio 1999, n. 152
"Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati
provenienti da fonti agricole"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177
del 30 luglio 1999 - Supplemento Ordinario n. 146
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/271/CEE
del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento
delle acque reflue urbane;
Vista la direttiva 91/676/CEE
del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole;
Vista la direttiva 98 /15
/CE, recante modifica della direttiva 91/271 /CEE, per
quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I;
Vista la legge 22 febbraio
1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 36 e 37
che prevedono il recepimento delle direttive 91/271/CEE
e 91/676/CEE e ogni necessaria modifica ed integrazione
allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico
della normativa vigente;
Vista la legge 6 febbraio
1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6;
Vista la legge 24 aprile
1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 17 che delega
il Governo ad apportare "le modificazioni ed integrazioni
necessaire al coordinamento e il riordino della normativa
vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
Vista la legge 5 gennaio
1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni,
concernente disposizioni . in materia di risorse idriche;
Visto il decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni,
concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Vista la legge 18 maggio
1989, n. 183;
Visto il regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775;
Viste le preliminari deliberazioni
del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 3 dicembre 1998 e del 15 gennaio 1999;
Sentita la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole,
dei lavori pubblici, dei trasporti e. della navigazione,
delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per gli affari regionali, di grazia e giustizia,
degli affari esteri e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Articolo 1
(Finalita')
1. Il presente decreto
definisce la disciplina generale per la tutela delle
acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo
i seguenti obiettivi:
a) prevenire, e ridurre l'inquinamento e attuare il
risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque
ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari
usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse
idriche, con priorita' per quelle potabili;
d) mantenere la capacita' naturale di autodepurazione
dei corpi idrici, nonche' la capacita' di sostenere
comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
2. Il raggiungimento degli
obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso
i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualita' ambientale
e per specifica destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato
sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati
dallo Stato, nonche' la definizione di valori limite
in relazione agli obiettivi di qualita' del corpo recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento
e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del
servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio
1994, n. 36;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la
riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e
nelle aree sensibili;
f) l'individuzione di misure tese alla conservazione,
al risparmio, al ritualizzo ed al riciclo delle risorse
idriche.
3. Le regioni a statuto
ordinario regolano la materia disciplinata dal presente
decreto nel rispetto di quelle disposizioni in esso
contenute che, per la loro natura riformatrice, costituiscono
principi fondamentali della legislazione statale ai
sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.
Le regioni a statuto speciale e le province. autonome
di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione
al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "abitante equivalente": il carico organico
biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno
a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) "acque ciprinicole": le acque in cui vivono
o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae)
o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
c) "acque costiere": le acque al di fuori
della linea di bassa marea o del limite esterno di un
estuario;
d) "acque salmonicole": le acque in cui vivono
o possono vivere pesci appartenenti a specie come le
trote, i temoli e i coregoni;
e) "estuario": l'area di transizione tra le
acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume,
i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con
decreto del Ministro dell'ambiente; in via transitoria
sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
f) "acque dolci": le acque che si presentano
in natura con una bassa concentrazione di sali e sono
considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento
al fine di produrre acqua potabile;
g) "acque reflue domestiche": acque reflue
provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da
servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo
umano e da attivita' domestiche;
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo
di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono
attivita' commerciali o industriali, diverse dalle acque
reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche
o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque
reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
l) "acque sotterranee": le acque che si trovano
al di sotto della superficie del terreno, nella zona
di saturazione e in diretto contatto con il suolo e
il sottosuolo;
m) "agglomerato": area in cui la popolazione
ovvero le attivita' economiche sono sufficientemente
concentrate cosi' da rendere possibile la raccolta e
il convogliamento delle acque reflue, urbane verso un
sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso
un punto di scarico finale;
n) "applicazione al terreno": l'apporto di
materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie
del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura
con gli strati superficiali del terreno;
o) "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione
tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
p) "bestiame": si intendono tutti gli animali
allevati per uso o profitto;
q) "composto azotato": qualsiasi sostanza
contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare
gassoso;
r) "concimi chimici": qualsiasi fertilizzante
prodotto mediante procedimento industriale;
s) "effluente di allevamento": le deiezioni
del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni
di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
t) "eutrofizzazione": arricchimento delle
acque in nutrienti, in particolare modo di composti
dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una proliferazione
delle alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo
una indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli,
organismi presenti nell'acqua e della qualita' delle
acque interessate;
u) "fertilizzante": fermo restando quanto
disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n.748, ai fini
del presente decreto e' fertilizzante qualsiasi sostanza
contenente, uno o piu' composti azotati, sparsa sul
terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui
degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera
v);
v) "fanghi": i fanghi residui, trattati o
non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento
delle acque, reflue urbane;
z) "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente
o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze
o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere
in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi
e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive
o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
aa) "rete fognaria": il sistema di condotta
per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue
urbane;
bb) "scarico": qualsiasi immissione diretta
tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide
e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente
dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di
acque previsti all'articolo 40;
cc) "acque di scarico": tutte le acque reflue
provenienti da uno scarico;
dd) "trattamento appropriato": il trattamento
delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero
un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca
la conformita' dei corpi idrici recettori ai relativi
obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni
del presente decreto;
ee) "trattamento primario": il trattamento
delle acque reflue urbane mediante un processo fisico
ovvero chimico che comporti la sedimentazione, dei solidi
sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei
quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto
almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi
totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno
del 50%;
ff) "trattamento secondario": il trattamento
delle acque reflue urbane mediante un processo che in
genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni
secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati
i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5;
gg) "stabilimento industriale" o, semplicemente,
"stabilimento": qualsiasi stabilimento nel
quale si svolgono attivita' commerciali o industriali
che comportano la produzione, la trasformazione ovvero
l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3
dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo
che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
hh) "valore limite di emissione": limite di
accettabilita' di una sostanza inquinante contenuta
in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in
peso per unita' di prodotto o di materia prima lavorata,
o in peso per unita' di tempo;
ii) "zone vulnerabili": zone di territorio
che scaricano direttamente o indirettamente composti
azotati di origine agricola o zootecnica in acque gia'
inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di
tali tipi di scarichi.
Articolo 3
(Competenze)
1. Le competenze nelle
materie disciplinate dal presente decreto sono stabilite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dagli
altri provvedimenti statali e regionali adottati ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Lo Stato, le regioni,
le province, i comuni, le autorita' di bacino, l'Agenzia
nazionale e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
assicurano l'esercizio delle competenze gia' spettanti
alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo
1997, n. 59, fino all'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1.
3. In relazione alle
funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli
enti locali, in caso di accertata inattivita'' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla
salute e all'ambiente o inottemperanza agli obblighi
di informazione, il Presidente del consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri
sostitutivi in conformita' all'articolo 5 del decreto
legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, fermi restando
i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso
di urgente necessita', nonche' quanto disposto dall'articolo
53.
4. Le prescrizioni tecniche
necessarie all'attuazione del presente decreto sono
stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno
o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento
e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti possono
altresi' essere modificati gli allegati al presente
decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove
acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
5. Ai sensi dell'articolo
20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto dei
Ministri competenti per materia, si provvede alla modifica
degli allegati al presente decreto per dare attuazione
alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea,
per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive
e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive
dell'Unione europea recepite dal presente decreto.
6. I consorzi di bonifica
e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi
di programma con le competenti autorita', concorrono
alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale
e di risanamento delle acque, anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei
corsi d'acqua e della fitodepurazione.
7. Le regioni assicurano
la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo
stato di qualita' delle acque e trasmettono all'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente i dati conoscitivi
e le informazioni relative all'attuazione del presente
decreto, nonche' quelli prescritti dalla disciplina
comunitaria, secondo le modalita' indicate con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano. L'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente elabora a livello nazionale, nell'ambito
del Sistema informativo nazionale ambientale, le informazioni
ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al
Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione
europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati
i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al
Ministero dell'ambiente i provvedimenti adottati ai
fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione
degli obblighi internazionali assunti.
8. Sono fatte salve
le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
9. Le regioni favoriscono
l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate
all'attuazione del presente decreto in particolare in
sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei
piani di tutela.
TITOLO II
OBIETTIVI DI QUALITA'
Capo 1
(Obiettivo di qualita' ambientale e obiettivo di
qualita' per specifica destinazione)
Articolo 4
(Disposizioni generali)
1. Al fine della tutela
e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee,
il presente decreto individua gli obiettivi minimi di
qualita' ambientale per i corpi idrici significativi
e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione
per i corpi idrici di cui all'articolo 6, da garantirsi
su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualita'
ambientale e' definito in funzione della capacita' dei
corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione
e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e
ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita'
per specifica destinazione individua lo stato dei corpi
idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte
dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione del
presente decreto sono adottate, mediante il piano di
tutela delle acque di cui all'articolo 44, misure atte
a conseguire i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre
2016:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale
corrispondente allo stato di "buono" come
definito nell'Allegato 1;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita'
ambientale "elevato" come definito nell'Allegato
1;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi
idrici a specifica destinazione di cui all'articolo
6 gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione
di cui all'allegato 2, salvo i termini di adempimento
previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo
idrico siano designati obiettivi di qualita' ambientale
e per specifica destinazione che prevedano per gli stessi
parametri valori limite diversi, devono essere rispettati
quelli piu' cautelativi; quando i limiti piu' cautelativi
si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualita'
ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal 31
dicembre 2016.
6. Il piano di tutela
provvede al coordinamento degli obiettivi di qualita'
ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica
destinazione.
7. Le regioni possono
altresi' definire obiettivi di qualita' ambientale piu'
elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni
dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualita'.
Articolo 5
(Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di
qualita' ambientale)
1. Entro il 31 dicembre
2001, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati
del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli
42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico
significativo, o parte di esso, la classe di qualita'
corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato
1.
2. In relazione alla
classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono
e adottano le misure necessarie al raggiungimento o
al mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale
di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo
conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla
base delle indicazioni dell'autorita' di bacino di rilievo
nazionale e interregionale per i corpi idrici sovraregionali,
assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione
di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare
entro il 31 dicembre 2016 il raggiungimento dell'obiettivo
di qualita' ambientale corrispondente allo stato "buono",
entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale
classificato o tratto di esso deve conseguire almeno
i requisiti dello stato "sufficiente" di cui
all'allegato 1.
4. Le regioni possono
motivatamente stabilire termini diversi per i corpi
idrici che presentano condizioni tali da non consentire
il raggiungimento dello stato "buono" entro
il 31 dicembre 2016.
5. Le regioni possono
motivatamente stabilire obiettivi di qualita' ambientale,
meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in
conseguenza dell'attivita' umana che rendono manifestamente
impossibile o economicamente insostenibile un significativo
miglioramento dello stato qualitativo;
b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' previsto
non e' perseguibile a causa della natura litologica
ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza;
c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali,
quali alluvioni e siccita'.
6. Quando ricorrono
le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi
meno rigorosi e' consentita purche' i medesimi non comportino
l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico
e, fatto salvo il caso di cui al comma 5, lettera b),
non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi
fissati dal presente decreto in altri corpi idrici all'interno
dello stesso bacino idrografico.
7. Nei casi previsti
dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono comprendere
le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi
i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina
degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi
e gli obiettivi, nonche' le relative misure, sono rivisti
almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve
essere inserita come aggiornamento del piano.
Articolo 6
(Obiettivo di qualita' per specifica destinazione)
1. Sono acque a specifica
destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione
di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento
per essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5, per le acque
indicate al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso,
l'obiettivo di qualita' per specifica destinazione stabilito
nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine
di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabiliscono
programmi, che vengono recepiti nel piano di tutela,
per mantenere, ovvero adeguare, la qualita' delle acque
di cui al comma 1 all'obiettivo di qualita' per specifica
destinazione. Relativamente alle acque di cui al comma
1 le regioni predispongono apposito elenco che provvedono
ad aggiornare periodicamente.
Capo II
Acque a specifica destinazione
Articolo 7
(Acque superficiali destinate alla produzione di
acqua potabile)
1. Le acque dolci superficiali
per essere utilizzate o destinate alla produzione di
acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle
categorie A1, A2 e A3 secondo le caratteristiche fisiche,
chimiche e microbiologiche di cui alla tabella 1/A dell'allegato
2.
2. A seconda della categoria
di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui
al comma 1 sono sottoposte ai seguenti trattamenti:
a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale
e disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto,
affinazione e disinfezione.
3. Le regioni inviano
i dati relativi al monitoraggio e classificazione delle
acque di' cui ai commi 1 e 2 al Ministero della sanita',
che provvede al successivo inoltro alla Commissione
europea.
4. Le acque dolci superficiali
che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche
qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi
della categoria A3 possono essere utilizzate, in via
eccezionale, solo nel caso in cui non sia possibile
ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione
che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento
che consenta di rispettare le norme di qualita' delle
acque destinate al consumo umano.
Articolo 8
(Deroghe)
1. Per le acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni
possono derogare ai valori dei parametri di cui alla
tabella 1/A dell'allegato 2:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato
2 tabella 1/A dal simbolo (o) in caso di circostanze
meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche
particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente
di talune sostanze con superamento dei valori fissati
per le categorie A1, A2 e A3;
d) nel caso di laghi poco profondi e con acque quasi
stagnanti, per i parametri indicati con un asterisco
nell'Allegato 2, tabella 1/A, fermo restando che tale
deroga e' applicabile unicamente ai laghi aventi una
profondita' non superiore ai 20 metri, che per rinnovare
le loro acque impieghino piu' di un anno e nel cui specchio
non defluiscano acque di scarico.
2. Le deroghe di cui
al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo
per la salute pubblica.
Articolo 9
(Acque di balneazione)
1. Le acque destinate
alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470, e successive modificazioni.
2. Per le acque che
risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi
del citato decreto Presidente della Repubblica n. 470
del 1982 le regioni, entro l'inizio della stagione balneare
successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto e, successivamente, prima dell'inizio della
stagione balneare, con periodicita' annuale, comunicano
al Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' indicate
con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, tutte
le informazioni relative alle cause ed alle misure che
intendono adottare.
Articolo 10
(Acque dolci idonee alla vita dei pesci)
1. Ai fini della designazione
delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento
per esser idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di
parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, nonche'
di parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri
corpi idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide
dichiarate "di importanza internazionale"
ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio
1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della
Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione
delle zone umide, nonche' quelle comprese nelle "oasi
di protezione della fauna", istituite dalle regioni
e province autonome ai sensi della legge 11 febbraio
1992, n.157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese
nelle precedenti categorie, presentino un rilevante
interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo
in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali
rare o in via di estinzione, ovvero in quanto sede di
complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione
o, altresi', sede di antiche e tradizionali forme di
produzione ittica, che presentano un elevato grado di
sostenibilita' ecologica ed economica.
2. Sono escluse dall'applicazione
del presente articolo e degli articoli 11, 12 e 13,
le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali
utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie
ittiche, nonche' i canali artificiali adibiti a uso
plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente
costruiti per l'allontanamento dei liquami e di acque
reflue industriali.
3. Le acque dolci superficiali
che presentino valori dei parametri di qualita' conformi
con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B dell'allegato
2, sono classificate, entro quindici mesi dalla designazione,
come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
4. La designazione e
la classificazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono effettuate
dalle regioni, ricorrendone le condizioni, devono essere
gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico,
ferma restando la possibilita' di designare e classificare
nell'ambito del medesimo, tratti come "acqua salmonicola"
e tratti come "acqua ciprinicola".
5. Qualora sia richiesto
da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della
qualita' delle acque, il Presidente della Giunta regionale
o il Presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive
competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati,
integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli
usi delle acque.
Articolo 11
(Successive designazioni e revisioni)
1. Le regioni sottopongono
a revisione la designazione e la classificazione di
alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in funzione
di elementi imprevisti o sopravvenuti.
Articolo 12
(Accertamento della qualita' delle acque idonee
alla vita dei pesci)
1. Le acque designate
e classificate si considerano idonee, alla vita dei
pesci se rispondono ai requisiti riportati nella tabella
1/B dell'allegato 2.
2. Se dai campionamenti
risulta che non sono rispettati uno o piu' valori dei
parametri riportati nella tabella 1/B dell'Allegato
2, le autorita' competenti al controllo accertano se
l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa
fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi
e propongono all'autorita' competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una piu'
completa valutazione delle qualita' delle acque, le
regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi
di analisi biologica delle acque designate e classificate.
Articolo 13
(Deroghe)
1. Per le acque dolci
superficiali designate o classificate per essere idonee
alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al
rispetto dei parametri indicati nella tabella 1/B dell'allegato
2, dal simbolo (o), in caso di circostanze meteorologiche
eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto
al rispetto dei parametri riportati nella medesima tabella,
per arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze
provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.
Articolo 14
(Acque destinate alla vita dei molluschi)
1. Le regioni designano,
nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre,
che sono sede di banchi e popolazioni naturali di molluschi
bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione
e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo
degli stessi e per contribuire alla buona qualita' dei
prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili
per l'uomo.
2. Le regioni possono
procedere a designazioni complementari, oppure alla
revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione
dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della
designazione.
3. Qualora sia richiesto
da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della
qualita' delle acque, il Presidente della Giunta regionale,
il Presidente della provincia e il Sindaco, nell'ambito
delle rispettive competenze, adottano provvedimenti
specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli
scarichi ovvero degli usi delle acque.
Articolo 15
(Accertamento della qualita' delle acque destinate
alla vita dei molluschi)
1. Le acque designate
ai sensi dell'articolo 14 devono rispondere ai requisiti
di qualita' di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2.
2. Qualora le acque
designate non risultano conformi ai requisiti di cui
alla tabella 1/C dell'allegato 2, le regioni stabiliscono
programmi per ridurre l'inquinamento.
3. Se da un campionamento
risulta che uno o piu' valori di parametri di cui alla
tabella 1/C dell'allegato 2, non sono rispettati, le
autorita' competenti al controllo accertano se l'inosservanza
sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad
altri fattori di inquinamento. In tali casi le regioni
adottano misure appropriate.
Articolo 16
(Deroghe)
1. Per le acque destinate
alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare
ai requisiti alla tabella 1/C dell'allegato 2, in caso
di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali.
Articolo 17
(Norme sanitarie)
1. Le attivita' di cui
agli articoli 14, 15 e 16 lasciano impregiudicata l'attuazione
delle norme sanitarie relative alla classificazione
delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi
bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 530
TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Capo I
Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento
Articolo 18
(Aree sensibili)
1. Le aree sensibili
sono individuate secondo i criteri dell'allegato 6.
2. Ai fini della prima
individuazione sono designate aree sensibili:
a) i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi d'acqua
ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla
linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona,
le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta
del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione
di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448;
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale
dalla foce dell'Adige a Pesaro e i Corsi d'acqua ad
essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla
linea di costa;
e) i corpi idrici ove si svolgono attivita' tradizionali
di produzione ittica sostenibile che necessitano di
tutela.
3. Resta fermo quanto
disposto dalla legislazione vigente relativamente alla
tutela di Venezia.
4. Sulla base dei criteri
stabiliti nell'Allegato 6 e sentita l'Autorita' di bacino,
le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, possono designare ulteriori aree
sensibili ovvero individuano all'interno delle aree
indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono
aree sensibili.
5. Le regioni sulla
base di criteri previsti dall'allegato 6 delimitano
i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono
all'inquinamento di tali aree.
6. Ogni quattro anni
si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili
identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare
i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla
identificazione.
Articolo 19
(Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
1. Le zone vulnerabili
sono individuate secondo i criteri di cui all'allegato
7/A-I.
2. Ai fini della prima
individuazione sono designate zone vulnerabili le aree
elencate nell'allegato 7/A-III.
3. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sulla
base dei dati disponibili, e per quanto possibile sulla
base delle indicazioni stabilite nell'allegato 7/A-I,
le regioni, sentita l'Autorita' di bacino, possono individuare
ulteriori zone vulnerabili ovvero, all'interno delle
zone indicate nell'allegato 7/A-III, le parti che non
costituiscono zone vulnerabili.
4. Almeno ogni quattro
anni le regioni, sentita l'Autorita' di bacino, rivedono
o completano le designazioni delle zone vulnerabili
per tener conto dei cambiamenti e fattori imprevisti
al momento della precedente designazione. A tal fine
le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni,
un programma di controllo per verificare le concentrazioni
dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno,
secondo le prescrizioni di cui all'allegato 7/A-I, nonche'
riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle
acque dolci superficiali, delle acque di transizione
e delle acque marine costiere.
5. Nelle zone individuate
ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere attuati i
programmi di azione di cui al comma 6, nonche' le prescrizioni
contenute nel codice di buona pratica agricola di cui
al decreto del Ministro per le politiche agricole in
data 19.4.1999, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102
del 4.5.1999.
6. Entro un anno dall'entrata
in vigore del presente decreto per le zone designate
ai sensi dei commi 2 e 3 ed entro un anno dalla data
di designazione per le ulteriori zone di cui al comma
4, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle
misure di cui all'allegato 7/A-IV, definiscono ovvero
rivedono, se gia' posti in essere, programmi d'azione
obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque
dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola,
e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo
per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei
successivi quattro anni per le zone di cui al comma
4.
7. Le regioni provvedono,
inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze
locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone
le modalita, di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e
di informazione degli agricoltori sul programma di azione
e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare entro quattro anni a decorrere
dalla definizione o revisione dei programmi di cui al
comma 6, i necessari strumenti di controllo e verifica
dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati
ottenuti ove necessario, modificare o integrare tali
programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili,
quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi
di attuazione delle misure stesse.
8. Le variazioni apportate
alle designazioni, i programmi di azione, i risultati
delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni
effettuate devono essere comunicati al Ministero dell'ambiente,
secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo
3, comma 7. Al Ministero per le politiche agricole e'
data tempestiva notizia delle integrazioni apportate
al codice di buona pratica agricola di cui al comma
7, lettera a) nonche' degli interventi di formazione
e informazione.
9. Al fine di garantire
un generale livello di protezione delle acque il codice
di buona pratica agricola e' di raccomandata applicazione
al di fuori delle zone vulnerabili.
Articolo 20
(Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre
zone vulnerabili)
1. Con le modalita'
previste dall'articolo 19 e sulla base delle indicazioni
contenute nell'Allegato 7/B , le regioni identificano
le aree di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere
le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento
derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le autorita'
di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza
di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccita',
degrado del suolo e processi di desertificazione e le
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui
al comma 2, nell'ambito della pianificazione di bacino
e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure
di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'Azione
Nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del
17 febbraio 1999.
Articolo 21
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236)
1. L'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236, e' sostituito dal seguente: "Articolo 4
(Aree di salvaguardia delle risorse idriche)
1. Su proposta delle autorita' d'ambito, le regioni,
per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative
delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto
che riveste carattere di pubblico interesse, nonche'
per la tutela dello stato delle risorse, individuano
le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta
e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini
imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone
di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui
al comma 1, le autorita' competenti impartiscono, caso
per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione,
la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche
qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano
le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, e le disposizioni dell'articolo 24 della
stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi
per le attivita' preesistenti.".
2. L'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236, e' sostituito dal seguente: "Articolo 5
(Zona di tutela assoluta)
1. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni;
essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee
e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno
dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve
essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente
ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio.".
3. L'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236, e' sostituito dal seguente: "Articolo 6
(Zona di rispetto)
1. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione
di territorio circostante la zona di tutela assoluta
da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da
tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa
idrica captata e puo' essere suddivisa in zona di rispetto
ristretta e zona di rispetto allargata in relazione
alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla
situazione locale di vulnerabilita' e rischio della
risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono
vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo
e lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi,
salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato
sulla base delle indicazioni di uno specifico piano
di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli,
delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche
impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente
da piazzali e strade; e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione
con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono
acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati
alla variazione della estrazione ed alla protezione
delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa
idrica; h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose
e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di
autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170
chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti,
al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella
zona di rispetto ristretta.
2. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma
1, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione
delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per
il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita
la loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincie
autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto,
le seguenti strutture od attivita':
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere varie, ferroviarie ed in genere infrastrutture
di servizio;
d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti
in agricoltura nei casi in cui esista un piano regionale
o provinciale di fertilizzazione.
e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di
fertilizzazione di cui alla lettera c) del comma 1.
3. In assenza dell'individuazione da parte della regione
della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 4, comma
1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio
rispetto al punto di captazione o di derivazione.".
4. L'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236, e' sostituito dal seguente: "Articolo 7
(Zone di protezione)
1. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo
le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione
del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure
relative alla destinazione del territorio interessato,
limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili,
produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da
inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali,
regionali, sia generali sia di settore.
2. Le regioni, al fine della protezione delle acque
sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per
l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno
delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.".
Capo II
Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico
Articolo 22
(Pianificazione del bilancio idrico)
1. La tutela quantitativa
della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi
di qualita' attraverso una pianificazione delle utilizzazioni
delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualita'
delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela
sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio
del bilancio idrico come definito dall'Autorita' di
bacino, nel rispetto delle priorita' della legge 5 gennaio
1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilita',
del minimo deflusso vitale, della capacita' di ravvenamento
della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa
compatibili con le relative caratteristiche qualitative
e quantitative.
3. Le autorita' competenti
al rilascio delle concessioni di derivazione ed alla
vigilanza sulle stesse trasmettono alle autorita' di
bacino competenti ogni informazione utile in merito
alla gestione della concessione evidenziando in particolare
le effettive quantita' derivate e le caratteristiche
quantitative e qualitative delle acque eventualmente
restituite. Le autorita' di bacino provvedono a trasmettere
i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente secondo le modalita' di
cui all'articolo 3 comma 7.
4. Il Ministro dei lavori
pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto a definire, di concerto
con gli altri Ministri competenti e previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano,
le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico
di bacino, comprensive dei criteri per il censimento
delle utilizzazioni in atto e per la definizione del
minimo deflusso vitale.
5. Tutte le derivazioni
di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono regolate dall'autorita' concedente
mediante la previsione di rilasci volti a garantire
il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18
maggio 1989, n. 183, e dall'articolo 3, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza che cio' possa dar
luogo alla corresponsione di' indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione
del canone demaniale di concessione.
6. Per le finalita'
di cui ai commi 1 e 2 le autorita' concedenti, a seguito
del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel
medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla
loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni
temporali o quantitative, senza che cio' possa dar luogo
alla corresponsione, di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.
Articolo 23
(Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.
1775)
1. Il secondo comma
dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993,
n. 275, e' sostituito dal seguente:
"Le domande di cui al primo comma relative sia
alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi'
trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente
interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni
dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio
istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione
con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa
di approvazione dello stesso, ai fini del controllo
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso
il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna
pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.".
2. Il comma 1 dell'articolo
9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cosi'
come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo
12 luglio 1993, n. 275, e' sostituito dal seguente:
"1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria
di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che
da sola o in connessione con altre utenze concesse o
richieste presenti la piu' razionale utilizzazione delle
risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze
essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi
pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni
spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate
all'uso potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle
fonti in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del
corpo idrico;
d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita
rispetto a quella prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che, per lo
stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione
d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei corpi
idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi
industriali e' altresi' preferita quella del richiedente
che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema
di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del
29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese
del settore industriale a un sistema comunitario di
ecogestione e audit."
3. L'articolo 12-bis
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993,
n. 275, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 12-bis
1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua,
l'utilizzo di risorse riservate al consumo umano puo'
essere assentito per usi diversi solo nel caso di ampia
disponibilita' delle risorse predette o di accertata
carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative
di approvvigionamento; in tal caso il canone di utenza
per uso diverso da quello potabile e' triplicato.
2. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico
i cui impianti sono posti in serie con gli inpianti
di acquedotto.
3. Il provvedimento di concessione e' rilasciato solo
se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento
degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua
interessato, se e' garantito il minimo deflusso vitale
e se non vi e' possibilita' di riutilizo di acque reflue
depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane,
ovvero se il riutilizzo e' economicamente insostenibile.
La quantita' di acqua concessa e' commisurata alla possibilita'
di risparmio, di riutilizzo o riciclo della risorsa.
Nelle condizioni del disciplinare devono essere fissate,
ove tecnicamente possibile, la quantita' e le caratteristiche
qualitative dell'acqua restituita. Analogamente nei
casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio
tra il prelievo e la capacita' di ricarica dell'acquifero,
anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque
salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione
del controllo del miglior regime delle acque.".
4. L'articolo 17 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e' sostituito
dal seguente: "Articolo 17
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo
28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza
un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita'
competente. Nel caso di violazione del disposto del
comma 1, l'amministrazione competente dispone l'immediata
cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore,
fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti
dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuita'
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione
prevista dal presente articolo, non si applica il pagamento
in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n.689. E' in ogni caso dovuta una
somma pari ai canoni non corrisposti.".
5. E' soppresso il secondo
comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775.
6. Fatta salva la normativa
transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge
5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni
di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente
in atto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la sanzione di cui all'articolo 17, del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal
presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia
presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione
in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione
vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza
del procedimento istruttorio della domanda di concessione
in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo
restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso
effettuato e il potere dell'autorita' concedente di
sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora
in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento
o il mantenimento degli obiettivi di qualita'.
7. Il primo comma dell'articolo
21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come
modificato dal comma 1 dell'articolo 29 della legge
5 gennaio 1994, n. 36, e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto disposto dal secondo comma, tutte
le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata
delle concessioni ad eccezione di quelle di grande derivazione
idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto
dall'art. 36 della legge del 24 aprile 1998, n. 128,
e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva
96/92/CE, non puo' eccedere i trenta anni ovvero quaranta
per uso irriguo.".
8. Il comma 7 si applica
anche alle concessioni di derivazione gia' concesse.
Ove le stesse, per effetto del medesimo comma 7 risultino
scadute, possono continuare ad essere esercitate sino
alla data di scadenza originaria, purche' venga presentata
domanda di rinnovo entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fatta salva l'applicazione
di quanto previsto all'articolo 22.
9. Dopo il terzo comma
dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, e' inserito il seguente:
"Le concessioni di derivazioni per uso irriguo
devono tener conto delle tipologie delle colture in
funzione della disponibilita' della risorsa idrica,
della quantita' minima necessaria' alla coltura stessa,
prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione;
le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non
risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso
le strutture consortili gia' operanti sul territorio.".
Articolo 24
(Acque minerali naturali)
1. Le concessioni di
utilizzazione delle acque minerali naturali e delle
acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle
esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle
acque potabili e delle previsioni del piano di tutela.
Articolo 25
(Risparmio idrico)
1. Coloro che gestiscono
o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie
all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei
consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo,
anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili.
2. Il comma 1 dell'articolo
5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sostituito dal
seguente:
"1. Le regioni prevedono norme e misure volte a
favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli
sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione
e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate
al fine di ridurre le perdite;
b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti
abitativi, commerciali e produttivi di, rilevanti dimensioni,
reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque
meno pregiate per usi compatibili;
c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi
e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori
industriale, terziario ed agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell'acqua in
ogni singola unita' abitativa nonche' contatori differenziati
per le attivita' produttive e del settore terziario
esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento
differenziati per le acque piovane e perle acque reflue.".
3.
3. All'articolo 5 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, e' inserito
il seguente:
"1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente
con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse
finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine
dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonche' tecniche
di risparmio della risorsa. Il comune rilascia la concessione
edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori
per ogni singola unita' abitativa, nonche' il collegamento
a reti duali ove gia' disponibili.".
4. All'articolo 13,
comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ed in funzione del
contenimento del consumo.".
5. Le regioni, sentita
le autorita' di bacino, approvano specifiche norme sul
risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione
degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni
nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
Articolo 26
(Riutilizzo dell'acqua)
1. All'articolo 14 della
legge 5 gennaio 1994, n.36, dopo il comma 4, e', in
fine, aggiunto il seguente:
"4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo
di acqua reflua o gia' usata nel ciclo produttivo, la
tariffa per le utenze industriali e' ridotta in funzione
dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua
o gia' usata. La riduzione si determina applicando alla
tariffa un correttivo che tiene conto della quantita'
di acqua riutilizzata e della quantita' delle acque
primarie impiegate.".
2. L'articolo 6 della
legge 5 gennaio 1994, n.36, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 6. (Modalita' per il riutilizzo delle
acque reflue)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro per le politiche agricole, della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
lavori pubblici e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme
tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire
il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue
depurate mediante le quali sono in particolare:
a) indicate le migliori tecniche disponibili per la
progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel
rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma
l;
b) indicate le modalita' del coordinamento interregionale
anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove
vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;
c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che
adottano impianti di riciclo o riutilizzo.".
3. Il decreto di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, come sostituito dal comma 2, e' emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
d'intesa la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento
e di Bolzano sono definite le modalita' per l'applicazione
della riduzione di canone prevista dall'articolo 18,
comma 1, lettere a) e d), della legge 5 gennaio 1994,
n. 36.
Capo III
Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli
scarichi
Articolo 27
(Reti fognarie)
1. Gli agglomerati devono
essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue
urbane:
a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero
di abitanti equivalenti superiore a 15.000;
b) entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero
di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.
2. Per le acque reflue
urbane che si immettono in acque recipienti considerate
"aree sensibili" gli agglomerati con oltre
10.000 abitanti equivalenti devono essere provvisti
di rete fognaria.
3. La progettazione,
la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie
si effettuano adottando le tecniche migliori che non
comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
a) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue
urbane;
b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
c) della limitazione del l'inquinamento delle acque
recipienti, dovuto a tracimazioni causate da piogge
violente.
4. Per i nuclei abitativi
isolati, ovvero laddove la realizzazione di una rete
fognaria non sia giustificata o perche' non presenterebbe
vantaggi dal punto di vista ambientale o perche' comporterebbe
costi eccessivi, le regioni identificano sistemi individuali
o altri sistemi pubblici e privati adeguati secondo
i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'articolo
62, che raggiungano lo stesso livello di protezione
ambientale, indicando i tempi di adeguamento.
Articolo 28
(Criteri generali della disciplina degli scarichi)
1. Tutti gli scarichi
sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare
i valori limite di emissione previsti nell'allegato
5.
2. Ai fini di cui al
comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia,
tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle
migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite
di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato
5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in
quantita' massima per unita' di tempo in ordine ad ogni
sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze
affini. Per le sostanze indicate nelle tabelle 1, 2,
5 e 3/A dell'allegato 5, le regioni non possono stabilire
valori limite meno restrittivi di quelli fissati nel
medesimo allegato 5.
3. Gli scarichi devono
essere resi accessibili per il campionamento da parte
dell'autorita' competente per il controllo nel punto
assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi,
salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 34, si
intende effettuata subito a monte del punto di immissione
in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne
e marine, nonche' in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorita' competente
per il controllo e' autorizzata ad effettuare all'interno
degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie
per l'accertamento delle condizioni che danno luogo
alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere
che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui
ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16 della tabella 5 dell'allegato
5, subiscano un trattamento particolare prima della
loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di
emissione non possono in alcun caso essere conseguiti
mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente
allo scopo. Non e' comunque consentito diluire con acque
di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente
allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze
indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della
tabella 5 dell'allegato 5, prima del trattamento degli
scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti
dal presente decreto. L'autorita' competente, in sede
di autorizzazione puo' prescrivere che lo scarico delle
acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate
per la produzione di energia, sia separato dallo scarico
terminale di ciascun stabilimento.
6. Qualora le acque
prelevate da un corpo idrico superficiale presentino
parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione,
la disciplina dello scarico e' fissata in base alla
natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualita'
del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque
devono essere restituite con caratteristiche qualitative
non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni
di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state
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